Continuiamo il nostro viaggio nel testo della Carta di Pisa
affrontando oggi qualche articolo in più rispetto a ieri.
Ieri il nostro blog ha avuto più di cento visite in un giorno solo a
dimostrazione del grande interesse che l'argomento suscita, ancora
una volta chiediamo la partecipazione diretta dei nostri lettori, il
dibattito se ricco e argomentato è ancora più bello!
Articolo 4. Fermo
restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e
nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito
all’oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:
a.
ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni
conosciute per ragioni d’ufficio con le cautele necessarie ad
evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o
arrecato un danno a terzi;
b.
a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, tramite la
pubblicazione su internet nel sito dell’amministrazione, i dati
relativi alle attività professionali svolte, ai redditi,
agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di
interesse di cui all’art. 7.
In poche parole
l'amministratore (Sindaco, assessore, funzionario...) non può
sfruttare le informazioni in suo possesso per trarne vantaggio a
discapito di altri. Se per assurdo il Sindaco avesse una ditta di
costruzioni non può prepararsi ad una gara d'appalto prima di altre
ditte...
Il punto b obbliga alla
pubblicazione dei dati relativi alle attività professionali svolte,
ai redditi, agli incarichi e ai potenziali conflitti di interesse. Se
per esempio l'Assessore allo sport fosse anche membro del direttivo
di una società sportiva non deve dimettersi (non è obbligato) ma
deve dichiararlo pubblicamente in modo da essere oggetto di
attenzione anche da parte dei cittadini che controllano il suo
operato. Un amministratore deve essere talmente trasparente da
dichiarare, lui stesso, il suo conflitto di interessi.
DIVIETI
Articolo 5.
Regali.
L’amministratore
non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali
eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di
ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100
annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle
altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da
concessionari dell’ente o da gestori di pubblici servizi da esso
affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale
con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno
domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni
precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore
abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L’amministratore
non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia
indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici,
servizi o organizzazioni;
Nessuna utilità si dice,
cioè... proprio nessuna. Se per esempio ti do il permesso di aprire
un cinema a Rescaldina non puoi regalarmi l'abbonamento...
Articolo 6.
Clientelismo.
L'amministratore
deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo
delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare
di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse
generale.
Ogni commento è
superfluo, se il mio gruppo politico vuole realizzare un'opera di cui
davvero non c'è bisogno e ci sono cose più utili... mi astengo...
Articolo 7. Conflitto
di interessi.
Sono
considerate situazioni di conflitto di interessi:
a.
la sussistenza di interessi personali dell’amministratore che
interferiscono con l’oggetto di decisioni cui egli partecipa e
dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o
indiretto;
b.
la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con
persone od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto
delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in
cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a
incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
c.
la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro
il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione
assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o
affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente
interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore
partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano
situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o
da altre norme.
d.
l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della
quale l’amministratore acquisisca un vantaggio personale da
decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta
appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da
altre norme.
In
caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche
qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso,
l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi
da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento
di formazione della decisione.
Come
dicevamo prima il conflitto va reso pubblico! Se per esempio ci fosse
un assessore che vende case, non può essere l'assessore
all'Urbanistica e se proprio deve sedere in giunta si deve astenere
dalle votazioni riguardanti le case che venderà, rendendo manifesto
a tutti il conflitto di interessi. Altrimenti qualcuno potrebbe
pensare: “mi hai lasciato costruire, io ti permetto di vendere le
mie case così in un certo senso ti ripago...”. Leggeremo più avanti che non dovrebbe venderle fino a 5 anni dopo la fine del mandato o dell'incarico.
Contano
anche i rapporti di parentela, se mia moglie, lavorasse nella cucina
dove vengono preparati i pasti delle scuole, devo rendere manifesto
il conflitto e astenermi dalle votazioni che riguardando la mensa.
Articolo 8. Cumulo.
L'amministratore deve adeguarsi nel più breve tempo a qualsiasi
regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati
politici, evitando strategie dilatorie volte a posticiparne
l’applicazione.
L'amministratore
deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che
interferiscano indebitamente con l’esercizio del proprio mandato.
L'amministratore
deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni,
mandati o incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni
amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di
amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di
controllo.
Il cumulo di cariche va
evitato sempre, anche solo semplicemente, per fare bene le cose!
Grazie per avere letto
fin qui, a domani per un'altra serie di articoli...
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